Come da regolamento emanato dal CNO si ricorda che il mancato versamento nei termini delle quote dovute al Consiglio Provinciale dell’Ordine costituisce inadempimento.
Nel caso di versamento tardivo entro i primi 6 mesi dalla scadenza (entro il 16 settembre) l’iscritto dovrà versare oltre agli interessi legali anche una maggiorazione pari al 5% del dovuto, al netto degli interessi maturati.
Nel caso di versamento tardivo oltre i 6 mesi (comunque non oltre il 16 marzo dell’anno successivo), in aggiunta agli interessi legali sarà dovuta anche una maggiorazione del 10%, sempre al netto degli interessi maturati.
Superati i 12 mesi dalla scadenza naturale il Consiglio provvederà ad avviare la procedura di sospensione del Collega moroso, attivando la procedura di cui all’art. 29 della Legge 12/1979 comma 1 lettera d).
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