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Tra le prime riforme approvate dal Governo Renzi spicca la revisione del contratto a tempo determinato. Le novità che investono questo contratto sono molteplici, una su tutte il contingentamento legale.

Cosa intendiamo per contingentamento legale? Il nuovo dettato normativo prevede la possibilità di stipulare il contratto a termine senza previsione di una motivazione posta alla base dello stesso e di applicare l’istituto della proroga per un massimo di cinque volte, a prescindere dal numero di rinnovi. Tali novità trovano, però, un bilanciamento nella previsione di un tetto massimo legale al numero di contratti a termine da stipulare pari al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Tale previsione potrà essere derogata dalla contrattazione collettiva cui è demandata la possibilità di determinare diversi limiti quantitativi di utilizzo dell’istituto. Pertanto, in caso di contrattazione collettiva che regola il contratto a termine, questa prevale sul dettato normativo; nel silenzio della contrattazione bisognerà applicare il limite legale. Merita evidenziare che la contrattazione collettiva potrà fare riferimento all’azienda nel suo complesso o all’unità locale, potrà prevedere un limite percentuale o numerico. La norma prevede che il contingentamento legale debba essere valutato rispetto all’organico al 1° gennaio, nel caso in cui, invece, la contrattazione taccia sul momento di determinazione dell’organico, bisognerà riferirsi al giorno precedente la data di assunzione del lavoratore a termine.

Il superamento del contingentamento, sia legale che contrattuale, è collegato ad un impianto sanzionatorio in capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro soggiacerà ad una sanzione pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se si è in presenza di un solo lavoratore assunto in violazione del limite percentuale stesso. La sanzione sarà pari al 50% nel caso in cui, invece, il numero di lavoratori assunti in violazione sia maggiore di uno.

Le novità sul contratto a termine sono state analizzate in modo approfondito dalla circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 13/2014.

Cambia il sistema di pagamento di imposte, contributi e premi dal 1° ottobre 2014. Per importi superiori a 1000 €, non sarà più possibile accedere alle banche o agli sportelli Equitalia, ma si dovrà effettuare un versamento tramite i servizi telematici delle Entrate o delle banche o delle poste.

A prevederlo è il decreto legge 66/14 (decreto «bonus Irpef»), che ha esteso a persone fisiche, non imprenditori o professionisti, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 2007 per i titolari di partita Iva.

I modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

- per il tramite di un intermediario abilitato (es. Consulente del lavoro), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto dei clienti.

I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, o i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
- mediante i servizi di internet banking a disposizione dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia.

Per l'F24 web e l'F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l'F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento viene scartata se non c'è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con firma disgiunta). In questi casi, da ottobre 2014, sarà obbligatorio aprire un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l'F24 web o l'F24 online.

Con la circolare n.27/14 l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti per i casi ulteriori in cui è obbligatorio utilizzare i servizi telematici e per i casi in cui resta utilizzabile il modello cartaceo (precompilate, cartacei in corso, crediti imposta presso agenti riscossione). Sono importanti anche le precisazioni sui contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente (soggetti protestati o curatori fallimentari).

 

Tra le novità introdotte dalla prima fase del Jobs Act (dl n. 34/14 conv. in legge n. 78/14) vi è una profonda revisione del contratto a tempo determinato. Uno dei punti modificati è quello relativo al diritto di precedenza che i lavoratori cessati da un contratto a termine hanno nei confronti del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni. In linea generale, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti, presti attività per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi, salvo che la contrattazione collettiva, territoriale o aziendale, sottoscritta dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, preveda termini differenti.

In caso di lavoratori stagionali, il diritto di precedenza matura rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività e cessa decorsi dodici mesi dalla fine del rapporto precedente.

Il lavoratore, per poter esercitare tale diritto, deve comunicare il proprio interesse al datore di lavoro rispettivamente entro sei mesi dalla cessazione del rapporto per la casistica generale e tre mesi per lo svolgimento di attività stagionali. Non sarà, quindi, il datore di lavoro a dover formalizzare l’interesse alla stipula di un nuovo contratto nei confronti del lavoratore, bensì quest’ultimo a doversi attivare nei termini sopra descritti.

Nei nuovi contratti di assunzione a termine ora è obbligatorio inserire uno specifico richiamo al diritto di precedenza in modo da informare il lavoratore circa le modalità con cui lo stesso potrà essere fatto valere.

Ulteriore novità è quanto previsto per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatoria. Per le stesse anche il periodo di assenza intervenuto in costanza di un rapporto a termine, verrà conteggiato per determinare il periodo di attività lavorativa utile a maturare il diritto di precedenza generale di cui sopra. Non verrà invece conteggiato per quanto riguarda i lavoratori stagionali. Per le stesse lavoratrici è, inoltre, riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.

Per meglio comprendere la gestione e le varie sfaccettature di tale strumento aziende e lavoratori potranno rivolgersi al proprio Consulente del lavoro. Fondazione studi ha emanato sul tema la circolare n.16/14.

 

 

 

 

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